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Ecosystem, il TAR smonta le autorizzazioni: impianto senza trattamento biologico, Regione bocciata

I giudici accolgono le contestazioni di RIDA Ambiente sulla mancata conformità alle migliori tecniche europee, decisivi i rilievi dell'ARPA Lazio sull'assenza della stabilizzazione della frazione organica

di Redazione lunedì 12 ottobre 2026 · ore 15:55
Ecosystem, il TAR smonta le autorizzazioni: impianto senza trattamento biologico, Regione bocciata

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio a Ecosystem S.p.A. per un impianto di trattamento rifiuti situato a Pomezia, in via della Solforata. La decisione arriva al termine di un lungo contenzioso che ha visto coinvolti RIDA Ambiente S.r.l., Regione Lazio, Ecosystem S.p.A. e ARPA Lazio.

Con la sentenza n. 15910/2026, depositata il 12 ottobre 2026, il TAR ha dichiarato fondato il ricorso presentato da RIDA Ambiente, ritenendo illegittimi gli atti autorizzativi concessi all'impianto di Ecosystem. Il nodo principale della controversia riguarda la configurazione tecnica dell'impianto e il rispetto delle normative europee in materia di trattamento dei rifiuti.

Il cuore della questione risiede nella presenza o meno della sezione di stabilizzazione biologica all'interno dell'impianto autorizzato. Secondo il TAR, l'impianto di Ecosystem è privo di una sezione di stabilizzazione biologica adeguata, necessaria per il corretto trattamento della componente organica dei rifiuti. Questa mancanza, secondo il Collegio, avrebbe dovuto impedire il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) concessa dalla Regione Lazio nel febbraio 2019.

La vicenda era già stata oggetto di valutazioni tecniche da parte di ARPA Lazio, che aveva evidenziato criticità legate alla conformità dell'impianto alle migliori tecniche disponibili previste dalle disposizioni europee. In particolare, l'Agenzia regionale aveva segnalato che il progetto non rispettava i requisiti previsti per un impianto di trattamento rifiuti, poiché privo delle linee necessarie alla stabilizzazione della frazione organica.

Nel corso del procedimento, Ecosystem aveva sostenuto che la percentuale di materiale organico presente nei rifiuti conferiti fosse inferiore al 15%, ritenendo quindi non necessaria la presenza di una linea di stabilizzazione. Tuttavia, il TAR non ha accolto questa tesi, ritenendo che la percentuale di materia organica non fosse sufficiente a escludere l'obbligo di adeguare l'impianto alle migliori tecniche disponibili previste dalla normativa europea. Il giudice ha inoltre osservato che tale parametro non sarebbe comunque pertinente per un impianto destinato al trattamento intermedio della frazione organica stabilizzata.

La sentenza arriva dopo una lunga vicenda giudiziaria. Nel 2023, il TAR aveva inizialmente dichiarato inammissibile il ricorso di RIDA Ambiente per carenza di interesse. Successivamente, nel dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha annullato tale decisione, riconoscendo la sussistenza dell'interesse della società ricorrente e rinviando la causa al TAR per un nuovo esame nel merito.

Nel dispositivo, il TAR riconosce inoltre che RIDA Ambiente conserva un interesse risarcitorio, potendo richiedere il ristoro di eventuali danni economici derivanti dall'attività dell'impianto autorizzato, in relazione ai maggiori costi sostenuti per il trattamento dei rifiuti e alle possibili limitazioni della propria attività d'impresa.

La decisione segna un passaggio rilevante in una controversia durata oltre sette anni, mettendo in discussione non solo la legittimità delle autorizzazioni rilasciate, ma anche le procedure di valutazione seguite dalla Regione Lazio. Il TAR ha infatti ritenuto che i provvedimenti autorizzativi siano stati adottati sulla base di valutazioni tecniche non coerenti con il quadro normativo europeo, evidenziando una sostanziale difformità tra quanto progettato e quanto richiesto dalle migliori tecniche disponibili.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso di RIDA Ambiente, affermando che "il ricorso di RIDA Ambiente è fondato e gli atti autorizzativi impugnati sono illegittimi". La sentenza apre ora la strada alla quantificazione degli eventuali danni subiti dalla società ricorrente, lasciando aperto il capitolo delle responsabilità economiche connesse alla vicenda.

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